Ristrutturazione casa

Incentivi fiscali, detrazioni 2021: proroga della Legge di Stabilità per tutto il 2022 alle stesse condizioni

La Legge di Stabilità 2021 ha prorogato le detrazioni fiscali, da recuperare nell’arco di dieci anni, per chi ristruttura immobili, acquista mobili e grandi domestici, o migliora l’efficienza energetica degli edifici con le medesime percentuali previste per il 2022 (rispettivamente 50%-50%-65%)

Dynamic accessibility bonus ecobonus 2016

Anche il 2022 sarà l’anno delle detrazioni fiscali. C’è quella del 65% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, come l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti, e c’è quella al 50% fino a un massimo di 96.000 euro sulle ristrutturazioni edilizie. Ecco poi l’agevolazione al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per immobili oggetto di ristrutturazione. La novità rispetto al 2021 è la fissazione di una soglia massima di 16.000 euro, anziché di 8.000 euro per le giovani coppie, anche di fatto.

Chi può fruire delle nuove detrazioni fiscali o bonus sugli immobili

I soggetti che possono fruire delle detrazione sono:
a) coloro i quali effettuano materialmente l’acquisto (ricordarsi di effettuarlo con bonifico bancario in modo da
mantenerne la prova documentale, e di indicare i dati richiesti all’interno della causale per non decadere
totalmente dal beneficio fiscale)
b) i titolari degli altri diritti reali di godimento dell’immobile come gli usufruttuari, i titolari del diritto di
uso e abitazione, di superficie e d i nudi proprietari.
c) Locatari, affittuari e anche coloro che utilizzano l’immobile in comodato d’uso gratuito. Anche i lavoratori
autonomi potranno beneficiare delle detrazioni fiscale purché non siano immobili destinati all’attività o
utilizzati come beni merce per la rivendita. Insomma devono essere quelli che utilizzano come abitazione
personale. Se destinati ad uso promiscuo si potrebbe ragionevolmente considerare solo il 50% del costo come
detraibile al pari di quanto avviene solitamente per le altre tipologie di spesa
d) I soci delle cooperative divise ed indivise.
e) La detrazione può essere fruita anche dai condomini per gli acquisti che riguardano i condomini come per esempio
l’arredo dell’appartamento del portiere che si decide di ristrutturare per affittare e si eseguono anche lavori
di ristrutturazione.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che le spese per l’acquisto di mobili e elettrodomestici sostenute anche prima della ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile possono beneficiare della detrazione, per cui la data di inizio dei lavori deve essere anteriore a quella del pagamento dei mobili e elettrodomestici ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano effettuate prima di dell’acquisto dei mobili.

Hai bisogno di maggiori informazioni?

Contattaci subito

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

• quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per
interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di
ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
• quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte
le parti comuni degli edifici residenziali
• quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato
dichiarato lo stato di emergenza
• quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
• quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi
(ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
• quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone
portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete
unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese
sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la
mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva
voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella
categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef
del 19%
• quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con
riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini
sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie
non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a
spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per
la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del
gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di
apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del
corrimano
• quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione,
sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente
protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi
sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza
• quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di
risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di
opere interne.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
• le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
• le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e
delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
• le spese per l’acquisto dei materiali
• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
• le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le
denunzie di inizio lavori
• gli oneri di urbanizzazione
• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti
stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La
detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

Per usufruire della detrazione, è necessario:

1. inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori,
una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei
cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del
versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita
Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti
le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
• domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
• ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese
per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di
consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
• comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se
obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
• fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
• ricevute dei bonifici di pagamento.

Hai bisogno di maggiori informazioni?

Contattaci subito

Potrebbe interessarti anche:
Go to Top